Il Regolamento generale (regolamento
CE n. 1260 del 1999(pdf, 224 kb), articolo 6) prevede un sostegno transitorio o phasing out per le regioni o zone che erano ammissibili agli obiettivi
regionalizzati del periodo di programmazione 1994-1999 e che non lo sono più per il 2000-2006.
itorio decrescente che permette l’uscita
graduale dal sostegno comunitario per spese strutturali. Lo scopo del phasing out è quello di evitare l’improvvisa interruzione
degli aiuti e facilitare il consolidamento dei risultati degli interventi strutturali precedenti.
Nel 1999 alcune zone del precedente obiettivo 1 avevano i requisiti di base per entrare
nell’obiettivo 2 della programmazione 2000-2006, altre no. Le prime beneficeranno di tutti e quattro i fondi strutturali (FSE, FESR, FEAOG, SFOP) fino al 31 dicembre 2006; per le seconde, l’intervento
del FESR si concluderà il 31 dicembre 2005 (sempre nel quadro del nuovo obiettivo 2).
Per quanto riguarda l’Italia, l’unica regione rientrante nel sostegno transitorio
per l’obiettivo 1 è il Molise.
Assi prioritari
Gli assi prioritari sono le sei aree di intervento del QCS
2000-2006(pdf, 796 kb), individuate nel capitolo 3 del documento. Rappresentano le priorità strategiche
per le scelte di investimento da realizzare nel periodo di programmazione
(regolamento CE n. 1260 del 1999(pdf, 224 kb), articolo 9):
Asse I: Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse naturali)
Asse II: Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse culturali)
Asse III: Valorizzazione delle risorse umane (Risorse umane)
Asse IV: Potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo (Sistemi locali
di sviluppo)
Asse V: Miglioramento della qualità delle città, delle
istituzioni locali e della vita associata (Città)
Asse VI: Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e nodi di servizio)
Gli assi sono stati individuati in base a un approccio integrato che, grazie al contributo di tutti
i settori, faccia convergere gli interventi verso la valorizzazione e la mobilitazione delle risorse del Mezzogiorno.
Questo è anche il motivo della scelta strategica che favorisce
i Progetti integrati territoriali (PIT). L’articolazione della
strategia in assi prioritari ha lo scopo di concentrare gli interventi
sulle aree che possono avere un impatto più rilevante sulla
crescita economica del Mezzogiorno, con due principi trasversali a
tutti gli assi: la sostenibilità ambientale e il rispetto delle
pari opportunità tra uomini e donne.
Per ogni asse è stata individuata una specifica strategia con
i relativi obiettivi globali che si articolano in obiettivi specifici.
Questi ultimi riflettono le diverse linee di azione previste all’interno
di ogni asse. Per quantificare gli obiettivi specifici sono stati definiti
degli indicatori chiave che garantiscono la rappresentatività,
la misurabilità e la governabilità dei dati.
SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca)
Lo SFOP è il fondo comunitario riservato all’attuazione della politica
comune della pesca, che contribuisce all’equilibrio tra conservazione,
gestione e sfruttamento razionale delle risorse ittiche e dell’acquacoltura
e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti.
Nella nuova programmazione per il periodo 2000-2006, il fondo è disciplinato
dal Regolamento
CE n. 1263 del 1999(pdf, 35 kb). Queste le finalità dello SFOP:
contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche
e il loro sfruttamento
rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente
valide nel settore
migliorare l’approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura
Questi obiettivi vengono realizzati attraverso una serie di azioni nei seguenti settori:
rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca
adeguamento dello sforzo di pesca
società miste
piccola pesca costiera
misure di carattere socio-economico
protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere
acquacoltura
attrezzatura dei porti di pesca
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
promozione e ricerca di nuovi sbocchi
azioni realizzate dagli operatori di settore
arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie
azioni innovative ed assistenza tecnica
Le azioni finanziate dallo SFOP al di fuori dell’obiettivo
1 sono oggetto di un Documento unico di programmazione (Docup)
in ogni Stato membro interessato. Sempre gli Stati membri sono responsabili della corretta applicazione degli
interventi di ristrutturazione della flotta, che devono essere coerenti con quanto previsto dalla
politica comune della pesca e dai programmi pluriennali di orientamento della pesca.
Il FESR è il fondo comunitario nato per promuovere la coesione economica e sociale
attraverso la correzione dei principali squilibri
regionali esistenti nell’Unione europea, come si legge
nel Trattato di Amsterdam (articolo 160) (pdf, 352 kb)
Nella programmazione per il periodo 2000-2006, il FESR contribuisce (regolamento
CE n. 1260 del 1999(pdf, 224 kb), articoli 2, 20 e 21), nell’ambito delle, a:
Il FSE è il fondo comunitario creato nel 1957 dal Trattato istitutivo
della Comunità per prevenire e combattere la disoccupazione e sviluppare le risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato
del lavoro.
Lo scopo principale del FSE, riconfermato anche nella programmazione 2000-2006, è quello
di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità fra uomini e donne e
la coesione economica e sociale. Il regolamento del FSE (regolamento CE n.1784 del 1999) definisce le attività finanziabili
da questo fondo nell’ambito degli obiettivi 1, 2 e 3 e dell’iniziativa
comunitaria Equal per la lotta alla discriminazione e alle disparità di ogni tipo
in relazione al mercato del lavoro.
Il FSE è lo strumento di sostegno della Strategia europea per l'occupazione e
contribuisce e completa le azioni degli Stati membri volte a sviluppare queste finalità:
1. capacità d’inserimento professionale
2. spirito imprenditoriale
3. capacità di adattamento
4. pari opportunità
Come strumento di sostegno alla Strategia europea per l'occupazione, le linee di
intervento del FSE sono coordinate con i Piani nazionali per l'occupazione.
I destinatari delle azioni finanziate dal FSE sono:
giovani e adulti in cerca di occupazione
portatori di handicap, ex detenuti, extracomunitari, tossicodipendenti, emarginati
donne
Sono ammessi ai finanziamenti i progetti presentati da:
regioni ed enti locali
enti pubblici
enti di formazione
enti di ricerca
imprese
organizzazioni non governative (ONG)
In base alla normativa italiana sul decentramento, le regioni sono competenti in materia
di formazione e politiche attive per l'occupazione, quindi le azioni intraprese in questo ambito rientrano nei Programmi operativi regionali
(POR) connessi ai Piani nazionali per l'occupazione.
Comunicazione
della Commissione del 16 gennaio 2001
FEAOG (Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia)
Il FEAOG è il fondo comunitario creato nel 1962 per finanziare la politica agricola
comune (PAC) e definisce il quadro del sostegno comunitario per lo sviluppo
rurale sostenibile. Le misure per lo sviluppo rurale accompagnano e integrano altri strumenti della politica agricola comune e contribuiscono
al conseguimento degli obiettivi previsti dall’articolo 33 del Trattato
di Amsterdam(pdf, 352 kb).
Il fondo è disciplinato dal Regolamento
CE n. 1257 del 1999(pdf, 136 kb), e successive modifiche, e le azioni di sostegno allo sviluppo rurale sono indirizzate ai seguenti settori:
miglioramento delle strutture delle aziende agricole e di quelle di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti
riconversione e riorientamento del potenziale di produzione agricola, introduzione
di nuove tecnologie e miglioramento della qualità dei prodotti
incentivazione della produzione non alimentare
sviluppo forestale sostenibile
diversificazione delle attività e promozione di attività complementari
e alternative
consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali
sviluppo di attività economiche, creazione e mantenimento di posti di lavoro
miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita
promozione di sistemi di coltivazione a basso consumo intermedio
tutela e promozione di un alto valore naturale e di un’agricoltura sostenibile
che rispetti le esigenze ambientali
abolizione delle ineguaglianze e promozione delle pari
opportunità, mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne
Il FEAOG è articolato in due sezioni:
sezione Orientamento.
Si applica alle regioni e zone dell’obiettivo
1. Finanzia progetti pubblici per migliorare le strutture
di produzione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (ad esempio,
tramite investimenti in nuove attrezzature e tecnologie) insieme al FESR e
al FSE.
sezione Garanzia.
Si applica alle zone fuori dall’obiettivo 1.
Finanzia le misure di sostegno dei prezzi e di stabilizzazione dei
mercati anche tramite pagamenti diretti agli agricoltori
La sezione Orientamento fa parte dei fondi strutturali finalizzati a promuovere lo sviluppo
regionale e a ridurre le disparità tra le regioni europee, mentre la sezione Garanzia rientra tra le spese obbligatorie
nel quadro del bilancio comunitario.
La BEI è contemporaneamente un organismo comunitario e una banca
che opera nell’ambito dei compiti che le sono affidati dai Trattati
(articolo 8 del Trattato
di Amsterdampdf, 352 kb). Ha un capitale proprio sottoscritto dagli Stati membri e periodicamente aumentato (articolo 266 del Trattato
di Amsterdam).
Compito della BEI (articolo 267 del Trattato di Amsterdam) è quello di contribuire
allo sviluppo equilibrato dell’Unione europea, appoggiando le iniziative utili a diminuire gli
squilibri economici e di sviluppo tra le regioni.
In sede di definizione dei QCS e dei Docup, partecipa alla efficiente combinazione
degli interventi comunitari, dei prestiti e delle garanzie, tenendo conto dei piani finanziari presentati, della
partecipazione dei fondi strutturali e degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
Attraverso prestiti e garanzie, finanzia progetti:
- per valorizzare le regioni meno sviluppate
- per ammodernare o creare nuove attività che per la loro natura non possono essere intraprese economicamente dai singoli Stati membri
- di interesse comune per più Stati membri
I prestiti possono essere concessi sia agli Stati membri che a singole imprese pubbliche o private.
Per maggiori informazioni:
Banca europea per gli investimenti
Dipartimento Italia
via Sardegna, 38 - 00187 Roma
telefono: 06.471.91
fax: 06.42.87.34.38
sito:
http://eib.eu.int/
I lavori del Consiglio europeo di Berlino (24 e 25 marzo 1999) si sono concentrati in particolar
modo su “Agenda 2000” ovvero la riforma dei fondi strutturali
comunitari e degli altri strumenti finanziari per lo sviluppo economico e sociale di tutte le regioni dell’Unione.
In quella sede, i capi di Stato e di governo hanno assegnato 260 miliardi di euro alle azioni strutturali
dell’Unione per il periodo 2000-2006, somma ripartita secondo due quadri finanziari:
l’Unione nella sua composizione attuale a 15 Stati membri,
per i quali sono stati stanziati 213 miliardi di euro, di cui 195 destinati ai fondi strutturali e 18 al fondo di coesione
l’Unione in caso di allargamento ai 10 Paesi candidati dell’Europa
centro-orientale (PECO), per i quali sono stati stanziati 27 miliardi di euro, di cui 7 riservati allo strumento strutturale di preadesione
(ISPA), finanziato a partire dal 1 gennaio 2000. I Paesi candidati sono: Slovenia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria,
Romania, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia
Le voci di spesa contenute nei due quadri finanziari sono:
agricoltura (spese per la politica agricola comune o PAC, sviluppo rurale e
misure di allargamento)
azioni strutturali (fondi strutturali e fondo di coesione)
politiche interne
azioni esterne
amministrazione
riserva (riserva monetaria per aiuti d’urgenza e per garanzie)
strumenti di preadesione: ammodernamento agricoltura e sviluppo rurale (SAPARD),
sviluppo infrastrutture trasporti e tutela ambiente (ISPA), sviluppo regionale, sociale, ristrutturazione industriale e
sviluppo piccole e medie imprese (PHARE)
Per gli approfondimenti, consultare le Conclusioni della Presidenza
del Consiglio
europeo di Berlino D/99/1(pdf, 183 kb) e i Regolamenti sui fondi strutturali (CE n. 1260 del 21 giugno 1999) e sullo strumento di
preadesione ISPA (CE n. 1266 e 1267 del 21 giugno 1999)
La politica agricola comune è regolata dagli articoli 32-38 del Trattato di Amsterdam (pdf, 352 kb).
In particolare, l’articolo 33 ne elenca le finalità:
aumentare la produttività e il progresso tecnico attraverso lo sviluppo razionale della
produzione agricola e il migliore utilizzo dei fattori di produzione, tra i quali la manodopera
assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, migliorando
il reddito dei lavoratori agricoli
stabilizzare i mercati
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori
Questi i principi fondamentali del mercato agricolo comune:
un mercato unificato dove vi sia la libera circolazione dei prodotti agricoli tra
gli Stati membri applicando strumenti e meccanismi comuni
la preferenza comunitaria ovvero i prodotti agricoli dell'Unione europea devono
avere priorità negli scambi con prezzi migliori rispetto ai prodotti importati
la solidarietà finanziaria, cioè le spese e i costi generati dalla PAC sono sostenuti
dal bilancio comunitario.
Il contributo comunitario è, principalmente, un aiuto
diretto non rimborsabile. Sono previste però anche forme di aiuto indiretto:
aiuti rimborsabili, abbuoni d'interesse, garanzie, partecipazioni in capitali di rischio, etc.
Massimali
Il contributo varia a seconda delle zone di intervento e dipende dall’interesse
comunitario in materia ambientale e di pari opportunità:
obiettivo 1: da un minimo di 50% a un massimo di 75% delle spese ammissibili
(il massimale sale a 80% per gli Stati che beneficiano del
fondo
di coesione e a 85% per le regioni ultraperiferiche)
obiettivo 2: da un minimo di 25% a un massimo di 50% delle spese ammissibili
obiettivo 3: da un minimo di 25% a un massimo di 50% delle spese ammissibili
Esistono anche dei massimali specifici per gli investimenti nelle imprese:
35% del costo totale (obiettivo 1)
15% del costo totale (obiettivo 2)
e nelle infrastrutture che generano entrate cospicue:
40% del costo totale (obiettivo 1)
25% del costo totale (obiettivo 2)
Tutti possono essere aumentati del 10% in caso di ricorso a forme
di aiuto indiretto.
Ammissibilità delle spese
L’ammissibilità delle spese è regolata dalle
norme nazionali, salvo norme comuni specifiche decise dalla Commissione
europea (regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000 - regolamento(CE)
n. 1145/2003pdf, 144 kb).
Per essere ammissibili le spese devono rispettare le seguenti condizioni:
definizione precisa della data iniziale, finale e dei beneficiari finali
gli Stati membri devono accertarsi che l’operazione finanziata dai fondi non subirà
modifiche sostanziali nei cinque anni successivi alla data di decisione di partecipazione
Gli Stati devono mantenere le spese pubbliche per ciascun obiettivo almeno allo stesso
livello del periodo di programmazione precedente (1994-1999). Vengono considerate le spese pubbliche strutturali o assimilabili
in tutte le regioni ammissibili (obiettivo 1) e le spese per la politica
attiva a favore del mercato del lavoro nell’intero paese (obiettivo 2, obiettivo 3).
Come si accede
Gli Stati membri presentano alla Commissione europea un piano che contiene
l'analisi dei problemi strutturali individuati, gli obiettivi da raggiungere e la strategia da adottare. La Commissione
adotta l’elenco delle zone ammissibili a ciascun obiettivo e gli orientamenti per la programmazione. Le
Autorità di gestione degli Stati membri redigono i Quadri comunitari di sostegno
(QCS), i Programmi operativi (PON e POR) e i Docup e li trasmettono
alla Commissione per l’approvazione. Lo Stato membro adotta i Complementi di programmazione
(CdP) e li trasmette per informazione alla Commissione europea.
Fondi strutturali
I fondi strutturali (regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999) sono strumenti finanziari
predisposti dall’Unione europea per:
promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni europee
in ritardo di sviluppo
riconvertire le aree in declino industriale
lottare contro la disoccupazione
facilitare l’inserimento professionale dei giovani
accelerare la riforma agraria
La Comunicazione della Commissione europea “Agenda
2000” ha riformato la disciplina dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006,
riducendo il numero degli strumenti e concentrandone l’efficacia. Per il nuovo settennio
i fondi strutturali sono quattro:
FEAOG Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
SFOP Strumento finanziario di orientamento alla pesca
I fondi strutturali cofinanziano interventi nelle regioni europee che rientrano negli obiettivi prioritari 1, 2 e 3 e sono
organizzati in base ai seguenti principi:
complementarità con le azioni degli Stati membri e partenariato con le autorità competenti, comprese le parti economiche e sociali più rappresentative,
per la concertazione sulle fasi di preparazione, finanziamento, sorveglianza e valutazione degli interventi
(l'attuazione è di competenza degli Stati membri)
coordinamento con gli altri strumenti finanziari dell’Unione europea
(
fondo
di coesione, BEI,
FEI)
addizionalità rispetto alle spese pubbliche degli Stati membri (i fondi strutturali cofinanziano
gli interventi e non si sostituiscono a queste ultime)
compatibilità e conformità con i Trattati, le politiche comunitarie e gli
atti derivati, comprese le norme sulla concorrenza, gli appalti pubblici, la tutela dell’ambiente e le pari opportunità
Possono partecipare ai finanziamenti dei fondi: enti, organismi pubblici e privati, imprese e singole persone.
iniziative comunitarie per la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo rurale,
la lotta alle discriminazioni e lo sviluppo urbano sostenibile
azioni innovative per sostenere lo sviluppo di metodi e pratiche innovative con lo
scopo di migliorare la qualità degli interventi nelle zone obiettivo 1, 2 e 3
assistenza tecnica per studi, diffusione di informazioni a operatori e cittadini,
elaborazione di metodi di valutazione e scambio di buone prassi
azioni innovative
Studi, progetti pilota e scambi di esperienze a livello comunitario ai quali la Commissione può riservare fino allo 0,40% della
dotazione annuale di ciascun fondo, previo parere dei comitati per lo sviluppo e la riconversione regionale, per le strutture agrarie
e lo sviluppo rurale e per la pesca e l’acquacoltura.
Queste azioni devono contribuire all’elaborazione di metodi e pratiche innovative per il miglioramento degli interventi nelle regioni obiettivo 1, 2 e 3. Devono inoltre rispondere ai criteri di semplicità,
trasparenza e sana gestione finanziaria. Ogni progetto pilota fa riferimento a uno specifico settore di azione e riceve i finanziamenti da un solo fondo
assistenza tecnica
Si tratta di misure di assistenza tecnica quali studi relativi all’azione
dei fondi strutturali, scambi di esperienze e di informazioni destinate a operatori, beneficiari finali e pubblico, installazione e collegamento
di sistemi informatizzati per gestione, sorveglianza e valutazione, miglioramento dei metodi di valutazione e di informazione sulle buone
prassi. Anche in questo caso la Commissione, previo parere dei comitati, può riservare fino allo 0,25% della dotazione annuale di ciascun
fondo strutturale
A completamento delle azioni finanziabili dai fondi strutturali si
segnalano i Grandi progetti (regolamento
CE n. 1260 del 1999(pdf, 224 kb), articolo 25) ovvero tutti quegli interventi che comprendono un insieme di lavori
economicamente indivisibili, che hanno una funzione tecnica precisa, obiettivi chiaramente definiti e il cui costo totale supera i 50 milioni
di euro.
Nell’iter della programmazione dei fondi strutturali, il Complemento
di Programmazione (CdP) è il documento che segue e completa i PON,
i POR e i Documenti unici di programmazione (Docup)
E’ elaborato dall’Autorità di gestione, approvato dal Comitato
di sorveglianza e trasmesso alla Commissione europea per informazione.
Il suo contenuto può essere adattato, nel corso della programmazione,
su iniziativa dell’Autorità di gestione o su richiesta del Comitato di sorveglianza, che ne deve approvare
anche le eventuali modifiche.
Nello specifico, il Cdp è il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari
dell’intervento previsto dai Programmi operativi e dai Docup e descrive nel dettaglio le misure di ogni asse.
Il CdP contiene:
definizione dei beneficiari finali
misure di attuazione degli assi prioritari
valutazione ex ante delle misure e indicatori di sorveglianza
piano finanziario degli stanziamenti
misure per garantire la pubblicità al Programma operativo o al Docup di riferimento
descrizione delle modalità di scambio informatizzato dei dati
La Comunicazione “Agenda 2000” (comunicazione COM n. 97
del 2000) è stata presentata dalla Commissione europea nell’estate
del 1997. E’ il documento quadro sulla dotazione finanziaria per il periodo 2000-2006 e sul programma di azione
per il rafforzamento delle politiche comunitarie anche in funzione dell’allargamento
ai paesi candidati dell’Europa centro-orientale (PECO).
Agenda 2000 è il programma per rafforzare e ampliare l’Unione
europea ovvero trovare soluzioni innovative ed efficaci per le sfide
comuni e preparare l’ingresso dei Paesi candidati. In particolare, si concentra su due grandi aree:
politica
regionale come strumento di solidarietà tra
le regioni e i cittadini dell’Unione, volta a stimolare lo sviluppo
nelle regioni meno avanzate e a creare nuovi e duraturi posti di lavoro
politica
agricola comune (PAC) focalizzata sulla tutela dell’ambiente,
la qualità dei prodotti alimentari e la vitalità del
mondo rurale
Le linee di indirizzo per la programmazione 2000-2006 mirano a migliorare l’efficacia degli strumenti
e a garantire continuità alle politiche strutturali nel quadro dei futuri allargamenti.
L’efficacia viene rafforzata attraverso la razionalizzazione degli obiettivi e la concentrazione
di maggiori risorse finanziarie su ognuno di essi, grazie alla:
riduzione degli obiettivi principali da sei a tre
riduzione delle iniziative comunitarie da quattordici a quattro
riduzione progressiva della popolazione comunitaria ammissibile dal 51% al 35-40%
Gli interventi si basano su alcuni principi e temi di interesse comune:
adeguamentistrutturali per ridurre il ritardo dovuto alle insufficienti infrastrutture
di base, alla forza lavoro non qualificata e allo scarso sviluppo della ricerca tecnologica
occupazione come obiettivo centrale e oggetto della strategia europea per l’occupazione
sviluppo sostenibile e inserimento di garanzie di tutela ambientale nelle
politiche e nella programmazione
pari opportunità di genere nelle azioni finanziate dai fondi strutturali, in particolare
nello sviluppo dell’occupazione e nella lotta all’esclusione sociale
partenariato allargato per quanto riguarda sia i soggetti partecipanti (tutti i portatori di interesse,
comprese le parti sociali e le associazioni non governative) che le fasi di intervento (preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione)
Per rendere le azioni più efficaci, la riforma dei fondi prevede anche
la semplificazione e il decentramento della gestione operativa
dei programmi e il rafforzamento delle procedure di controllo e valutazione.
Per il testo completo della Comunicazione COM n. 97 del 2000 e per ogni ulteriore approfondimento, consultare il sito
della Commissione europea su Agenda 2000:
http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_it.htm
E’ possibile anche consultare un opuscolo
informativo (pdf, 48 kb) appositamente preparato dalla Commissione europea