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Dipartimento per le politiche di sviluppo Ministero dello Sviluppo Economico

 Obiettivo 1

Sostegno transitorio o phasing out

Il Regolamento generale (regolamento CE n. 1260 del 1999 (pdf, 224 kb), articolo 6) prevede un sostegno transitorio o phasing out per le regioni o zone che erano ammissibili agli obiettivi regionalizzati del periodo di programmazione 1994-1999 e che non lo sono più per il 2000-2006.

Si tratta di un regime trans

itorio decrescente che permette l’uscita graduale dal sostegno comunitario per spese strutturali. Lo scopo del phasing out è quello di evitare l’improvvisa interruzione degli aiuti e facilitare il consolidamento dei risultati degli interventi strutturali precedenti.

Nel 1999 alcune zone del precedente obiettivo 1 avevano i requisiti di base per entrare nell’obiettivo 2 della programmazione 2000-2006, altre no. Le prime beneficeranno di tutti e quattro i fondi strutturali (FSE, FESR, FEAOG, SFOP) fino al 31 dicembre 2006; per le seconde, l’intervento del FESR si concluderà il 31 dicembre 2005 (sempre nel quadro del nuovo obiettivo 2).

Per quanto riguarda l’Italia, l’unica regione rientrante nel sostegno transitorio per l’obiettivo 1 è il Molise.

 

 

Assi prioritari

Gli assi prioritari sono le sei aree di intervento del QCS 2000-2006 (pdf, 796 kb), individuate nel capitolo 3 del documento. Rappresentano le priorità strategiche per le scelte di investimento da realizzare nel periodo di programmazione (regolamento CE n. 1260 del 1999 (pdf, 224 kb), articolo 9):

  • Asse I: Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse naturali)
  • Asse II: Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse culturali)
  • Asse III: Valorizzazione delle risorse umane (Risorse umane)
  • Asse IV: Potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo (Sistemi locali di sviluppo)
  • Asse V: Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata (Città)
  • Asse VI: Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e nodi di servizio)

Gli assi sono stati individuati in base a un approccio integrato che, grazie al contributo di tutti i settori, faccia convergere gli interventi verso la valorizzazione e la mobilitazione delle risorse del Mezzogiorno. Questo è anche il motivo della scelta strategica che favorisce i Progetti integrati territoriali (PIT). L’articolazione della strategia in assi prioritari ha lo scopo di concentrare gli interventi sulle aree che possono avere un impatto più rilevante sulla crescita economica del Mezzogiorno, con due principi trasversali a tutti gli assi: la sostenibilità ambientale e il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Per ogni asse è stata individuata una specifica strategia con i relativi obiettivi globali che si articolano in obiettivi specifici. Questi ultimi riflettono le diverse linee di azione previste all’interno di ogni asse. Per quantificare gli obiettivi specifici sono stati definiti degli indicatori chiave che garantiscono la rappresentatività, la misurabilità e la governabilità dei dati.

Per consultare le strategie di intervento degli assi prioritari.

Fonti

Regolamento
CE n. 1260/99
(pdf, 224 Kb)

 

 

SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca)

Lo SFOP è il fondo comunitario riservato all’attuazione della politica comune della pesca, che contribuisce all’equilibrio tra conservazione, gestione e sfruttamento razionale delle risorse ittiche e dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti.

Nella nuova programmazione per il periodo 2000-2006, il fondo è disciplinato dal Regolamento CE n. 1263 del 1999 (pdf, 35 kb). Queste le finalità dello SFOP:

  • contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e il loro sfruttamento
  • rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore
  • migliorare l’approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
  • contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura

Questi obiettivi vengono realizzati attraverso una serie di azioni nei seguenti settori:

  • rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca
  • adeguamento dello sforzo di pesca
  • società miste
  • piccola pesca costiera
  • misure di carattere socio-economico
  • protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere
  • acquacoltura
  • attrezzatura dei porti di pesca
  • trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
  • promozione e ricerca di nuovi sbocchi
  • azioni realizzate dagli operatori di settore
  • arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie
  • azioni innovative ed assistenza tecnica

Le azioni finanziate dallo SFOP al di fuori dell’obiettivo 1 sono oggetto di un Documento unico di programmazione (Docup) in ogni Stato membro interessato. Sempre gli Stati membri sono responsabili della corretta applicazione degli interventi di ristrutturazione della flotta, che devono essere coerenti con quanto previsto dalla politica comune della pesca e dai programmi pluriennali di orientamento della pesca.

Fonti

Regolamento
CE n. 1263/99
(pdf, 35 Kb)

Regolamento
CE n. 1260/99
(pdf, 224 Kb)

 

 

FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale)

Il FESR è il fondo comunitario nato per promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione europea, come si legge nel Trattato di Amsterdam (articolo 160) (pdf, 352 kb)

Nella programmazione per il periodo 2000-2006, il FESR contribuisce (regolamento CE n. 1260 del 1999 (pdf, 224 kb), articoli 2, 20 e 21), nell’ambito delle, a:

  • conseguire gli obiettivi 1 e 2
  • finanziare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale
  • sviluppare, economicamente e socialmente, le città e le zone sub-urbane in crisi

Il compito principale del FESR (regolamento CE n. 1783 del 1999 (pdf, 110 kb), articolo 1), nel rispetto della strategia di sviluppo sostenibile, è quello di contribuire a ridurre:

  • il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni europee
  • il ritardo delle regioni europee più svantaggiate, comprese le zone rurali

Nello specifico, i finanziamenti del FESR sostengono:

  • la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese
  • lo sviluppo locale dell'economia e dell'occupazione per creare posti di lavoro
  • la ricerca e lo sviluppo tecnologico
  • lo sviluppo delle reti locali, regionali e transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia
  • la protezione e il miglioramento dell'ambiente
  • la parità occupazionale tra uomini e donne


Campo d'applicazione:

- investimenti produttivi per la creazione di posti di lavoro
- investimenti nel settore delle infrastrutture per:

  • diversificare le zone d'insediamento economico e le zone industriali in declino
  • rinnovare le aree urbane degradate
  • rilanciare le zone rurali e le zone dipendenti dalla pesca

- misure di animazione e sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e dell'occupazione attraverso aiuti per:

  • servizi per le aziende
  • trasferimenti di tecnologia
  • miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al finanziamento e al credito
  • infrastrutture
  • strutture di servizi per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE)

Argomenti correlati:

Regolamento
CE n.1783/99
(pdf, 110 Kb)

Regolamento CE n. 1260/99(pdf, 224 Kb)

Trattato di Amsterdam(pdf, 352 Kb)

 

 

FSE (Fondo sociale europeo)

Il FSE è il fondo comunitario creato nel 1957 dal Trattato istitutivo della Comunità per prevenire e combattere la disoccupazione e sviluppare le risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro.

Lo scopo principale del FSE, riconfermato anche nella programmazione 2000-2006, è quello di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità fra uomini e donne e la coesione economica e sociale. Il regolamento del FSE (regolamento CE n.1784 del 1999) definisce le attività finanziabili da questo fondo nell’ambito degli obiettivi 1, 2 e 3 e dell’iniziativa comunitaria Equal per la lotta alla discriminazione e alle disparità di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro.

Il FSE è lo strumento di sostegno della Strategia europea per l'occupazione e contribuisce e completa le azioni degli Stati membri volte a sviluppare queste finalità:

1. capacità d’inserimento professionale
2. spirito imprenditoriale
3. capacità di adattamento
4. pari opportunità

Come strumento di sostegno alla Strategia europea per l'occupazione, le linee di intervento del FSE sono coordinate con i Piani nazionali per l'occupazione.

I destinatari delle azioni finanziate dal FSE sono:

  • giovani e adulti in cerca di occupazione
  • portatori di handicap, ex detenuti, extracomunitari, tossicodipendenti, emarginati
  • donne

Sono ammessi ai finanziamenti i progetti presentati da:

  • regioni ed enti locali
  • enti pubblici
  • enti di formazione
  • enti di ricerca
  • imprese
  • organizzazioni non governative (ONG)

In base alla normativa italiana sul decentramento, le regioni sono competenti in materia di formazione e politiche attive per l'occupazione, quindi le azioni intraprese in questo ambito rientrano nei Programmi operativi regionali (POR) connessi ai Piani nazionali per l'occupazione.

Fonti

Trattato istitutivo della Comunità (pdf, 290 Kb)

Regolamento
CE 1784/99

Regolamento
CE n. 1260/99
(pdf, 224 Kb)

Comunicazione
della Commissione del 16 gennaio 2001

 

 

FEAOG (Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia)

Il FEAOG è il fondo comunitario creato nel 1962 per finanziare la politica agricola comune (PAC) e definisce il quadro del sostegno comunitario per lo sviluppo rurale sostenibile. Le misure per lo sviluppo rurale accompagnano e integrano altri strumenti della politica agricola comune e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi previsti dall’articolo 33 del Trattato di Amsterdam (pdf, 352 kb).

Il fondo è disciplinato dal Regolamento CE n. 1257 del 1999 (pdf, 136 kb), e successive modifiche, e le azioni di sostegno allo sviluppo rurale sono indirizzate ai seguenti settori:

  • miglioramento delle strutture delle aziende agricole e di quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
  • riconversione e riorientamento del potenziale di produzione agricola, introduzione di nuove tecnologie e miglioramento della qualità dei prodotti
  • incentivazione della produzione non alimentare
  • sviluppo forestale sostenibile
  • diversificazione delle attività e promozione di attività complementari e alternative
  • consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali
  • sviluppo di attività economiche, creazione e mantenimento di posti di lavoro
  • miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita
  • promozione di sistemi di coltivazione a basso consumo intermedio
  • tutela e promozione di un alto valore naturale e di un’agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali
  • abolizione delle ineguaglianze e promozione delle pari opportunità, mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne


Il FEAOG è articolato in due sezioni:

  • sezione Orientamento.
    Si applica alle regioni e zone dell’obiettivo 1. Finanzia progetti pubblici per migliorare le strutture di produzione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (ad esempio, tramite investimenti in nuove attrezzature e tecnologie) insieme al FESR e al FSE.
  • sezione Garanzia.
    Si applica alle zone fuori dall’obiettivo 1. Finanzia le misure di sostegno dei prezzi e di stabilizzazione dei mercati anche tramite pagamenti diretti agli agricoltori

La sezione Orientamento fa parte dei fondi strutturali finalizzati a promuovere lo sviluppo regionale e a ridurre le disparità tra le regioni europee, mentre la sezione Garanzia rientra tra le spese obbligatorie nel quadro del bilancio comunitario.

Fonti:

Regolamento
CE n. 1257/99
(pdf, 136 Kb)

Regolamento
CE n. 1258/99
(pdf, 57 Kb)

Regolamento
CE n. 1259/99
(pdf, 42 Kb)

Regolamento
CE n. 1750/99
(pdf, 146 Kb)

Regolamento
CE n. 2075/00

Regolamento
CE n. 445/02
(pdf, 147 Kb)

Trattato di Amsterdam(pdf, 352 Kb)

 

BEI (Banca europea per gli investimenti)

La BEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 del Regolamento generale sui fondi strutturali 2000-2006 (pdf, 224 kb), con le modalità previste dal suo statuto.

La BEI è contemporaneamente un organismo comunitario e una banca che opera nell’ambito dei compiti che le sono affidati dai Trattati (articolo 8 del Trattato di Amsterdam pdf, 352 kb). Ha un capitale proprio sottoscritto dagli Stati membri e periodicamente aumentato (articolo 266 del Trattato di Amsterdam).

Compito della BEI (articolo 267 del Trattato di Amsterdam) è quello di contribuire allo sviluppo equilibrato dell’Unione europea, appoggiando le iniziative utili a diminuire gli squilibri economici e di sviluppo tra le regioni.

In sede di definizione dei QCS e dei Docup, partecipa alla efficiente combinazione degli interventi comunitari, dei prestiti e delle garanzie, tenendo conto dei piani finanziari presentati, della partecipazione dei fondi strutturali e degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

Attraverso prestiti e garanzie, finanzia progetti:

- per valorizzare le regioni meno sviluppate
- per ammodernare o creare nuove attività che per la loro natura non possono essere intraprese economicamente dai singoli Stati membri
- di interesse comune per più Stati membri

I prestiti possono essere concessi sia agli Stati membri che a singole imprese pubbliche o private.

Per maggiori informazioni:

Banca europea per gli investimenti
Dipartimento Italia
via Sardegna, 38 - 00187 Roma
telefono: 06.471.91
fax: 06.42.87.34.38
sito: http://eib.eu.int/

Fonti:

Regolamento
CE n. 1260/99
(pdf, 224 Kb)

Trattato di Amsterdam(pdf, 352 Kb)

 

 

Consiglio europeo di Berlino


I lavori del Consiglio europeo di Berlino (24 e 25 marzo 1999) si sono concentrati in particolar modo su “Agenda 2000” ovvero la riforma dei fondi strutturali comunitari e degli altri strumenti finanziari per lo sviluppo economico e sociale di tutte le regioni dell’Unione.
In quella sede, i capi di Stato e di governo hanno assegnato 260 miliardi di euro alle azioni strutturali dell’Unione per il periodo 2000-2006, somma ripartita secondo due quadri finanziari:

  • l’Unione nella sua composizione attuale a 15 Stati membri, per i quali sono stati stanziati 213 miliardi di euro, di cui 195 destinati ai fondi strutturali e 18 al fondo di coesione
  • l’Unione in caso di allargamento ai 10 Paesi candidati dell’Europa centro-orientale (PECO), per i quali sono stati stanziati 27 miliardi di euro, di cui 7 riservati allo strumento strutturale di preadesione (ISPA), finanziato a partire dal 1 gennaio 2000. I Paesi candidati sono: Slovenia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia

Le voci di spesa contenute nei due quadri finanziari sono:

  • agricoltura (spese per la politica agricola comune o PAC, sviluppo rurale e misure di allargamento)
  • azioni strutturali (fondi strutturali e fondo di coesione)
  • politiche interne
  • azioni esterne
  • amministrazione
  • riserva (riserva monetaria per aiuti d’urgenza e per garanzie)
  • strumenti di preadesione: ammodernamento agricoltura e sviluppo rurale (SAPARD), sviluppo infrastrutture trasporti e tutela ambiente (ISPA), sviluppo regionale, sociale, ristrutturazione industriale e sviluppo piccole e medie imprese (PHARE)
  • allargamento (agricoltura, azioni strutturali, politiche interne, amministrazione)

Per gli approfondimenti, consultare le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Berlino D/99/1 (pdf, 183 kb) e i Regolamenti sui fondi strutturali (CE n. 1260 del 21 giugno 1999) e sullo strumento di preadesione ISPA (CE n. 1266 e 1267 del 21 giugno 1999)

Fonti:

Conclusioni
Consiglio Berlino
D/99/1
(pdf, 183 Kb)

Comunicazione
Agenda 2000
(pdf, 215 Kb)

Regolamento
CE n. 1260/99
(pdf, 224 Kb)

Regolamento
CE n. 1266/99

Regolamento
CE n. 1267/99

 

Politica agricola comune (PAC)

La politica agricola comune è regolata dagli articoli 32-38 del Trattato di Amsterdam (pdf, 352 kb).
In particolare, l’articolo 33 ne elenca le finalità:

  • aumentare la produttività e il progresso tecnico attraverso lo sviluppo razionale della produzione agricola e il migliore utilizzo dei fattori di produzione, tra i quali la manodopera
  • assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, migliorando il reddito dei lavoratori agricoli
  • stabilizzare i mercati
  • garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
  • assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori


Questi i principi fondamentali del mercato agricolo comune:

  • un mercato unificato dove vi sia la libera circolazione dei prodotti agricoli tra gli Stati membri applicando strumenti e meccanismi comuni
  • la preferenza comunitaria ovvero i prodotti agricoli dell'Unione europea devono avere priorità negli scambi con prezzi migliori rispetto ai prodotti importati
  • la solidarietà finanziaria, cioè le spese e i costi generati dalla PAC sono sostenuti dal bilancio comunitario.

Fonti:

Regolamento
CE n. 1258/99

Regolamento
CE n. 1259/99

Trattato di Amsterdam (pdf, 352 Kb)

 

Condizioni di finanziamento

Il contributo comunitario è, principalmente, un aiuto diretto non rimborsabile. Sono previste però anche forme di aiuto indiretto: aiuti rimborsabili, abbuoni d'interesse, garanzie, partecipazioni in capitali di rischio, etc.

Massimali
Il contributo varia a seconda delle zone di intervento e dipende dall’interesse comunitario in materia ambientale e di pari opportunità:

  • obiettivo 1: da un minimo di 50% a un massimo di 75% delle spese ammissibili (il massimale sale a 80% per gli Stati che beneficiano del fondo di coesione e a 85% per le regioni ultraperiferiche)
  • obiettivo 2: da un minimo di 25% a un massimo di 50% delle spese ammissibili
  • obiettivo 3: da un minimo di 25% a un massimo di 50% delle spese ammissibili


Esistono anche dei massimali specifici per gli investimenti nelle imprese:

  • 35% del costo totale (obiettivo 1)
  • 15% del costo totale (obiettivo 2)


e nelle infrastrutture che generano entrate cospicue:

  • 40% del costo totale (obiettivo 1)
  • 25% del costo totale (obiettivo 2)

Tutti possono essere aumentati del 10% in caso di ricorso a forme di aiuto indiretto.

Ammissibilità delle spese
L’ammissibilità delle spese è regolata dalle norme nazionali, salvo norme comuni specifiche decise dalla Commissione europea (regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000 - regolamento(CE) n. 1145/2003 pdf, 144 kb).
Per essere ammissibili le spese devono rispettare le seguenti condizioni:

  • definizione precisa della data iniziale, finale e dei beneficiari finali
  • gli Stati membri devono accertarsi che l’operazione finanziata dai fondi non subirà modifiche sostanziali nei cinque anni successivi alla data di decisione di partecipazione

Gli Stati devono mantenere le spese pubbliche per ciascun obiettivo almeno allo stesso livello del periodo di programmazione precedente (1994-1999). Vengono considerate le spese pubbliche strutturali o assimilabili in tutte le regioni ammissibili (obiettivo 1) e le spese per la politica attiva a favore del mercato del lavoro nell’intero paese (obiettivo 2, obiettivo 3).

Come si accede

Gli Stati membri presentano alla Commissione europea un piano che contiene l'analisi dei problemi strutturali individuati, gli obiettivi da raggiungere e la strategia da adottare. La Commissione adotta l’elenco delle zone ammissibili a ciascun obiettivo e gli orientamenti per la programmazione. Le Autorità di gestione degli Stati membri redigono i Quadri comunitari di sostegno (QCS), i Programmi operativi (PON e POR) e i Docup e li trasmettono alla Commissione per l’approvazione. Lo Stato membro adotta i Complementi di programmazione (CdP) e li trasmette per informazione alla Commissione europea.

 

 

Fondi strutturali

I fondi strutturali (regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999) sono strumenti finanziari predisposti dall’Unione europea per:

  • promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni europee in ritardo di sviluppo
  • riconvertire le aree in declino industriale
  • lottare contro la disoccupazione
  • facilitare l’inserimento professionale dei giovani
  • accelerare la riforma agraria

La Comunicazione della Commissione europea “Agenda 2000” ha riformato la disciplina dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006, riducendo il numero degli strumenti e concentrandone l’efficacia. Per il nuovo settennio i fondi strutturali sono quattro:

  • FESR Fondo europeo di sviluppo regionale
  • FSE Fondo sociale europeo
  • FEAOG Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
  • SFOP Strumento finanziario di orientamento alla pesca


I fondi strutturali cofinanziano interventi nelle regioni europee che rientrano negli obiettivi prioritari 1, 2 e 3 e sono organizzati in base ai seguenti principi:

  • complementarità con le azioni degli Stati membri e partenariato con le autorità competenti, comprese le parti economiche e sociali più rappresentative, per la concertazione sulle fasi di preparazione, finanziamento, sorveglianza e valutazione degli interventi (l'attuazione è di competenza degli Stati membri)
  • coordinamento con gli altri strumenti finanziari dell’Unione europea ( fondo di coesione, BEI, FEI)
  • addizionalità rispetto alle spese pubbliche degli Stati membri (i fondi strutturali cofinanziano gli interventi e non si sostituiscono a queste ultime)
  • compatibilità e conformità con i Trattati, le politiche comunitarie e gli atti derivati, comprese le norme sulla concorrenza, gli appalti pubblici, la tutela dell’ambiente e le pari opportunità
    Possono partecipare ai finanziamenti dei fondi: enti, organismi pubblici e privati, imprese e singole persone.

L’accesso ai finanziamenti è regolato da una serie di documenti programmatici: QCS, Programmi Operativi regionali, Programmi Operativi nazionali, Docup
I fondi finanziano inoltre:

  • iniziative comunitarie per la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo rurale, la lotta alle discriminazioni e lo sviluppo urbano sostenibile
  • azioni innovative per sostenere lo sviluppo di metodi e pratiche innovative con lo scopo di migliorare la qualità degli interventi nelle zone obiettivo 1, 2 e 3
  • assistenza tecnica per studi, diffusione di informazioni a operatori e cittadini, elaborazione di metodi di valutazione e scambio di buone prassi

Per consultare la scheda di approfondimento sulle condizioni di finanziamento.

 

Fonti

Regolamento
CE n. 1260/99
(pdf, 224 Kb)

 

 

 

Azioni innovative e assistenza tecnica

Gli articoli 22 e 23 del Regolamento generale dei fondi strutturali (regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 pdf, 224 kb) descrivono due azioni specifiche che possono essere finanziate tramite FESR, FSE, FEAOG e SFOP:

  • azioni innovative
    Studi, progetti pilota e scambi di esperienze a livello comunitario ai quali la Commissione può riservare fino allo 0,40% della dotazione annuale di ciascun fondo, previo parere dei comitati per lo sviluppo e la riconversione regionale, per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e per la pesca e l’acquacoltura.
    Queste azioni devono contribuire all’elaborazione di metodi e pratiche innovative per il miglioramento degli interventi nelle regioni obiettivo 1, 2 e 3. Devono inoltre rispondere ai criteri di semplicità, trasparenza e sana gestione finanziaria. Ogni progetto pilota fa riferimento a uno specifico settore di azione e riceve i finanziamenti da un solo fondo
  • assistenza tecnica
    Si tratta di misure di assistenza tecnica quali studi relativi all’azione dei fondi strutturali, scambi di esperienze e di informazioni destinate a operatori, beneficiari finali e pubblico, installazione e collegamento di sistemi informatizzati per gestione, sorveglianza e valutazione, miglioramento dei metodi di valutazione e di informazione sulle buone prassi. Anche in questo caso la Commissione, previo parere dei comitati, può riservare fino allo 0,25% della dotazione annuale di ciascun fondo strutturale

A completamento delle azioni finanziabili dai fondi strutturali si segnalano i Grandi progetti (regolamento CE n. 1260 del 1999 (pdf, 224 kb), articolo 25) ovvero tutti quegli interventi che comprendono un insieme di lavori economicamente indivisibili, che hanno una funzione tecnica precisa, obiettivi chiaramente definiti e il cui costo totale supera i 50 milioni di euro.

 

Fonti

Regolamento
CE n. 1260/99 (pdf, 224 Kb)

 

 

 

Complemento di Programmazione

Nell’iter della programmazione dei fondi strutturali, il Complemento di Programmazione (CdP) è il documento che segue e completa i PON, i POR e i Documenti unici di programmazione (Docup)

E’ elaborato dall’Autorità di gestione, approvato dal Comitato di sorveglianza e trasmesso alla Commissione europea per informazione.

Il suo contenuto può essere adattato, nel corso della programmazione, su iniziativa dell’Autorità di gestione o su richiesta del Comitato di sorveglianza, che ne deve approvare anche le eventuali modifiche.

Nello specifico, il Cdp è il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell’intervento previsto dai Programmi operativi e dai Docup e descrive nel dettaglio le misure di ogni asse.

Il CdP contiene:

  • definizione dei beneficiari finali
  • misure di attuazione degli assi prioritari
  • valutazione ex ante delle misure e indicatori di sorveglianza
  • piano finanziario degli stanziamenti
  • misure per garantire la pubblicità al Programma operativo o al Docup di riferimento
  • descrizione delle modalità di scambio informatizzato dei dati

Fonti

Regolamento
CE n. 1260/99
(pdf, 224 Kb)

 

Agenda 2000

La Comunicazione “Agenda 2000” (comunicazione COM n. 97 del 2000) è stata presentata dalla Commissione europea nell’estate del 1997. E’ il documento quadro sulla dotazione finanziaria per il periodo 2000-2006 e sul programma di azione per il rafforzamento delle politiche comunitarie anche in funzione dell’allargamento ai paesi candidati dell’Europa centro-orientale (PECO).

Si tratta del primo pilastro della riforma dei fondi strutturali comunitari, che viene formalizzata due anni dopo con il Consiglio europeo di Berlino del 24-25 marzo 1999.

Agenda 2000 è il programma per rafforzare e ampliare l’Unione europea ovvero trovare soluzioni innovative ed efficaci per le sfide comuni e preparare l’ingresso dei Paesi candidati. In particolare, si concentra su due grandi aree:

  • politica regionale come strumento di solidarietà tra le regioni e i cittadini dell’Unione, volta a stimolare lo sviluppo nelle regioni meno avanzate e a creare nuovi e duraturi posti di lavoro
  • politica agricola comune (PAC) focalizzata sulla tutela dell’ambiente, la qualità dei prodotti alimentari e la vitalità del mondo rurale

Le linee di indirizzo per la programmazione 2000-2006 mirano a migliorare l’efficacia degli strumenti e a garantire continuità alle politiche strutturali nel quadro dei futuri allargamenti.

L’efficacia viene rafforzata attraverso la razionalizzazione degli obiettivi e la concentrazione di maggiori risorse finanziarie su ognuno di essi, grazie alla:

  • riduzione degli obiettivi principali da sei a tre
  • riduzione delle iniziative comunitarie da quattordici a quattro
  • riduzione progressiva della popolazione comunitaria ammissibile dal 51% al 35-40%

Gli interventi si basano su alcuni principi e temi di interesse comune:

  • adeguamenti strutturali per ridurre il ritardo dovuto alle insufficienti infrastrutture di base, alla forza lavoro non qualificata e allo scarso sviluppo della ricerca tecnologica
  • occupazione come obiettivo centrale e oggetto della strategia europea per l’occupazione
  • sviluppo sostenibile e inserimento di garanzie di tutela ambientale nelle politiche e nella programmazione
  • pari opportunità di genere nelle azioni finanziate dai fondi strutturali, in particolare nello sviluppo dell’occupazione e nella lotta all’esclusione sociale
  • partenariato allargato per quanto riguarda sia i soggetti partecipanti (tutti i portatori di interesse, comprese le parti sociali e le associazioni non governative) che le fasi di intervento (preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione)

Per rendere le azioni più efficaci, la riforma dei fondi prevede anche la semplificazione e il decentramento della gestione operativa dei programmi e il rafforzamento delle procedure di controllo e valutazione.
Per il testo completo della Comunicazione COM n. 97 del 2000 e per ogni ulteriore approfondimento, consultare il sito della Commissione europea su Agenda 2000: http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_it.htm

E’ possibile anche consultare un opuscolo informativo (pdf, 48 kb) appositamente preparato dalla Commissione europea

 

Fonti

Regolamento
CE n. 1260/99
(pdf, 224 Kb)