I fondi strutturali (regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999) sono strumenti finanziari predisposti
dall’Unione europea per:
- promuovere lo sviluppo e l’adeguamento st
rutturale delle regioni europee in ritardo di sviluppo
- riconvertire le aree in declino industriale
- lottare contro la disoccupazione
- facilitare l’inserimento professionale dei giovani
- accelerare la riforma agraria
La Comunicazione della Commissione europea “Agenda
2000” ha riformato la disciplina dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006, riducendo
il numero degli strumenti e concentrandone l’efficacia. Per il nuovo settennio i fondi strutturali sono quattro:
- FESR Fondo europeo di sviluppo regionale
- FSE Fondo sociale europeo
- FEAOG Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
- SFOP Strumento finanziario di orientamento alla pesca
I fondi strutturali cofinanziano interventi nelle regioni europee che rientrano negli obiettivi prioritari 1, 2 e 3 e sono organizzati
in base ai seguenti principi:
- complementarità con le azioni degli Stati membri e partenariato con le autorità competenti,
comprese le parti economiche e sociali più rappresentative, per la concertazione sulle fasi di preparazione, finanziamento,
sorveglianza e valutazione degli interventi (l'attuazione è di competenza degli Stati membri)
- coordinamento con gli altri strumenti finanziari dell’Unione europea (fondo
di coesione, BEI, FEI)
- addizionalità rispetto alle spese pubbliche degli Stati membri (i fondi strutturali cofinanziano
gli interventi e non si sostituiscono a queste ultime)
- compatibilità e conformità con i Trattati, le politiche comunitarie e gli atti
derivati, comprese le norme sulla concorrenza, gli appalti pubblici, la tutela dell’ambiente e le pari
opportunità
Possono partecipare ai finanziamenti dei fondi: enti, organismi pubblici e privati, imprese e singole persone.
L’accesso ai finanziamenti è regolato da una serie di documenti programmatici:
QCS, Programmi Operativi regionali, Programmi Operativi nazionali, Docup
I fondi finanziano inoltre:
- iniziative comunitarie per la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo rurale, la lotta
alle discriminazioni e lo sviluppo urbano sostenibile
- azioni innovative per sostenere lo sviluppo di metodi e pratiche innovative con lo
scopo di migliorare la qualità degli interventi nelle zone obiettivo 1, 2 e 3
- assistenza tecnica per studi, diffusione di informazioni a operatori e cittadini,
elaborazione di metodi di valutazione e scambio di buone prassi
Per consultare la scheda di approfondimento sulle condizioni di finanziamento.
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Fonti
Regolamento
CE 1260/99 (pdf, 224 Kb)
Argomenti correlati:
Trattato istitutivo della Comunità (pdf, 290 Kb)
Regolamento
CE 1784/99
Regolamento
CE 1260/99 (pdf, 224 Kb)
Comunicazione
della Commissione del 16 gennaio 2001
Argomenti correlati:
Regolamento
CE 1257/99 (pdf, 136 Kb)
Regolamento
CE 1258/99 (pdf, 57 Kb)
Regolamento
CE 1259/99 (pdf, 42 Kb)
Regolamento
CE 1750/99 (pdf, 146 Kb)
Regolamento
CE 2075/00
Regolamento
CE 445/02 (pdf, 147 Kb)
Trattato di Amsterdam (pdf, 352 Kb)
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