Le attività di controllo, insieme a quelle di sorveglianza, valutazione, monitoraggio e comunicazione, sono parte integrante del processo di attuazione del QCS e hanno l'obiettivo di rafforzare l'efficacia degli interventi.
Il regolamento generale sui fondi strutturali (regolamento CE n. 1260 del 1999, articolo 38 - pdf, 224 kb) stabilisce che la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi spetta alle Autorità di gestione di QCS, PON e POR.
Le modalità di attuazione per quanto riguarda la gestione e il controllo e le rettifiche finanziarie dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali sono disciplinate da due regolamenti specifici:
regolamento CE n.438 del 2001(pdf, 174 kb) e regolamento CE n.448 del 2001(pdf, 103 kb).
Responsabilità e fasi di controllo
Le Autorità di gestione sono responsabili della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo
interno compatibili con il principio di sana gestione finanziaria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale Rapporti finanziari con l'Unione Europea
(IGRUE) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha elaborato delle linee guida(pdf, 389 kb) per coordinare e armonizzare i sistemi di gestione e controllo.
Il controllo viene effettuato sia nella fase di gestione vera e propria sia in momenti successivi e le Autorità devono garantire una adeguata organizzazione interna degli uffici coinvolti nelle attività. Le fasi di attuazione sottoposte a controllo sono:
gestione
situazione contabile-finanziaria
efficacia del sistema di gestione e controllo
La responsabilità per le prime due fasi è indicata
nel dettaglio in ciascun Complemento
di programmazione. La terza fase è affidata a un ufficio indipendente
sia dall'autorità di gestione sia da quella di pagamento. L'ufficio deve controllare,
prima della liquidazione degli interventi, almeno il 5% della spesa totale di un campione rappresentativo di progetti, concentrandosi su:
progetti di vario tipo e dimensione
rischio individuato
concentrazione di progetti in capo a un soggetto attuatore
applicazione pratica e efficacia dei sistemi di gestione e controllo
concordanza tra numero di registrazioni contabili e documenti giustificativi
rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede approvate
Controlli sull'impiego dei finanziamenti dei fondi strutturali possono essere effettuati da:
autorità di gestione a livello centrale, regionale e locale