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Dipartimento per le politiche di sviluppoMinistero dello Sviluppo Economico
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 Il principio di addizionalità nelle regioni dell'Obiettivo 1

Il principio di addizionalità stabilisce che, per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi Strutturali non possono sostituirsi alle spese pubbliche dello Stato membro.

I Regolamenti Comunitari (art. 11 del Regolamento CE 1260/99 (pdf, 224 kb) nel periodo di programmazione 2000-2006 e art.9 del Regolamento CEE 2082/93 (pdf, 190 kb) nel periodo di programmazione 1994-1999) prevedono che le risorse con cui tali Fondi concorrono al conseguimento degli obiettivi della politica comunitaria abbiano carattere aggiuntivo rispetto alle risorse pubbliche nazionali destinate ai medesimi obiettivi.

Per i territori inseriti in obiettivo 2 e in obiettivo 3, considerati complessivamente, la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese da destinare alla politica attiva a favore del mercato del lavoro e, in casi giustificati, alle altre azioni volte a consentire di raggiungere i risultati perseguiti da tali due obiettivi, che lo Stato membro conserva a livello nazionale nel corso del periodo di programmazione.

Per i territori inseriti in obiettivo 1 ogni Stato membro dovrà mantenere il totale delle proprie spese, pubbliche o assimilabili, per finalità strutturali (quelle definite come spese connesse allo sviluppo) ad un livello pari almeno all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto durante il periodo di programmazione precedente.

Tale livello è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti e tenendo conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali.

La verifica dell'addizionalità ha luogo in tre momenti differenti: ex ante, in itinere e alla fine del periodo di programmazione.

Nel periodo 1994-1999, per la verifica del principio di addizionalità è stata elaborata una metodologia articolata e trasparente, basata sulla banca dati Conti Pubblici Territoriali, costruita ad hoc e finalizzata a garantire la misurazione dei flussi finanziari sul territorio.

La verifica ex post per il periodo 1994-1999 è stata effettuata nel dicembre 2002 e riportata nella versione aggiornata a seguito della revisione di metà periodo del QCS (Par. 1.3.4 Verifica ex post della addizionalità per il periodo 1994-1999).

La programmazione 2000-2006 ha attribuito grande importanza al principio di addizionalità, che ha assunto un ruolo centrale nella strategia di politica economica, rappresentando una precondizione per il perseguimento degli obiettivi programmatici, concordati in sede europea, di coesione economico-sociale, stabilità finanziaria e addizionalità delle risorse pubbliche nazionali.

Fondamentale è risultata la possibilità di avvalersi di un sistema informativo enormemente migliorato che ha consentito

  • una migliore capacità di ricostruzione dei flussi di spesa derivante dai miglioramenti qualitativi delle basi dati disponibili, in particolare da un ampio processo di controllo delle metodologie, culminato nella revisione della banca dati CPT per gli anni 1996-2002 e dalla riduzione del ritardo con cui le informazioni sono disponibili attraverso la costruzione di un Indicatore anticipatore della spesa pubblica in conto capitale.
  • una migliore capacità di previsione delle spese derivante da un buon sistema di monitoraggio sia dei Fondi Strutturali che dei Fondi specificamente destinati alle aree sottoutilizzate.

L'obiettivo di addizionalità ex ante, che fa da quadro di riferimento per tutto il periodo di programmazione 2000-2006, è stato fissato dai servizi della Commissione Europea e dalle autorità italiane nel Quadro Comunitario di Sostegno approvato nel luglio 2000 (par. 4.4 del QCS 2000-2006).

La verifica in itinere viene effettuata tre anni dopo l'approvazione del QCS, e come regola generale, entro il 31 dicembre 2003. Essa consiste in una valutazione di conformità con i requisiti dell'addizionalità ex ante. Dopo la verifica in itinere e sulla base dei risultati contenuti in essa, le autorità italiane e la Commissione hanno la possibilità di rivedere il livello di spesa previsto per il resto del periodo, se la situazione economica ha prodotto dei cambiamenti tali da creare significativi mutamenti rispetto alle previsioni ex ante. Sia lo Stato Membro che la Commissione possono chiedere una revisione della tabella ex ante.

La verifica in itinere della addizionalità per il periodo 2000-2006 è stata effettuata nel luglio 2003 ed è riportata nella versione aggiornata a seguito della revisione di metà periodo del QCS (Par. 4.4 Verifica in itinere).

Successivamente alla chiusura della verifica intermedia si sono determinati i presupposti per i quali, in base agli orientamenti comunitari (art. 11 del Regolamento CE 1260/99 - pdf, 224 kb), è prevista la possibilità di rivedere il livello della spesa per il rimanente periodo.

In particolare l'analisi condotta in occasione della revisione di metà periodo e recepita nel QFU ha suggerito una revisione della tabella ex ante di addizionalità.

La revisione degli obiettivi di spesa per il periodo 2000-2003 è stata effettuata nel novembre 2004 ed è riportata nella versione aggiornata a seguito della revisione di metà periodo del QCS (Par. 4.4 Revisione degli obiettivi di spesa per il periodo 2003-2006).