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 I gemellaggi amministrativi

Cosa sono i Gemellaggi
Il programma dei Gemellaggi amministrativi, meglio noti come Twinning, è stato concepito dalla Commissione Europea nel 1998 per assistere i Paesi candidati ad entrare nell’Unione Europea. L’assistenza non è finalizzata solo al recepimento stabile dell’acquis comunitario, cioè il corpo di norme e prassi che caratterizza l’Unione europea, ma anche all’institution building, termine che definisce l'adeguamento amministrativo ed istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi candidati agli standard dell'Unione.

I Twinning applicano una formula originale di collaborazione secondo la quale, attraverso un finanziamento comunitario, amministrazioni degli Stati membri affiancano amministrazioni omologhe nei Paesi candidati tramite il trasferimento di funzionari pubblici che prestano assistenza e condividono la loro esperienza professionale nello specifico settore del progetto. Il pilastro su cui poggiano i Twinning è quindi la stretta collaborazione fra Paesi candidati (definiti nel Twinning come Paesi beneficiari), Stati membri e istituzioni comunitarie.

Come sono finanziati i Gemellaggi
I Twinning sono realizzati nell’ambito di finanziamenti PHARE, CARDS, TACIS e MEDA

Programma
Paesi Beneficiari
Regolamento
Obiettivo
PHARE Bulgaria, Croazia, Romania, Turchia Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 Assistere I Paesi candidate nella trasposizione ed applicazione dell’acquis comunitario
CARDS Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000 Assicurare un maggiore allineamento dei Paesi coinvolti agli standard comunitari e all’acquis
TACIS Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Mongolia Federazione Russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999 Modernizzazione e rafforzamento delle pubbliche amministrazioni di tali Paesi attraverso progetti di “partnership cooperation” fra le pubbliche amministrazioni
MEDA Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Territorio di Palestina, Tunisia e Turchia Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 L’attuazione del programma MEDA passa in parte attraverso gli “Accordi di Associazione” (AA), accordi bilaterali fra l’UE e i singoli Paesi Terzi Mediterranei (PTM). Il Programma MEDA, in vigore per il periodo 2000-2006, è il principale strumento di cooperazione attraverso il quale viene attuato il partenariato euro-mediterraneo; MEDA finanzia misure volte a sostenere gli sforzi intrapresi dai PTM nel processo di riforma socio-economica e ambientale.
Transition Facility Cipro, Estonia, Latvia, Lituana, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria Strumento di Transizione (Transition Facility) Articolo 31 del Trattato di Accessione all’UE Offrire assistenza continua per rafforzare la capacità amministrativa e giudiziaria nel nuovi Stati membri.

Fasi della realizzazione dei Gemellaggi
Per una spiegazione esaustiva del funzionamento dei Twinning, i documenti principali di riferimento sono il Twinning Manual e i suoi Annexes, disponibili sul sito web della Commissione europea. Di seguito si descrivono, in maniera sintetica, le principali fasi di realizzazione dei Twinning.

Uscita della Project Fiche: I Twinning hanno alla loro origine una richiesta formale strutturata dal Paese candidato in una apposita project fiche. Le project fiche, una volta approvate dalla Commissione europea, vengono fatte circolare fra le Amministrazioni degli Stati membri dai National Contact Points di ciascun Stato membro. Il National Contact Point italiano è Il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Integrazione europea – Ufficio II.

Presentazione di Proposte da parte degli Stati membri: Le amministrazioni degli Stati membri interessati a prestare assistenza manifestano la propria disponibilità al Paese candidato presentando una Proposta tramite i Punti di Contatto Nazionali.

Selezione delle Proposte degli Stati membri: Le Proposte degli Stati membri vengono formalmente illustrate nel corso di incontri presso il Paese candidato, che sceglie quella che ritiene maggiormente utile per i propri bisogni. Il Paese candidato è “sovrano” nella scelta del proprio partner. Può anche invitare più Stati membri che abbiano presentato proposte a combinare alcuni elementi delle stesse in un unico progetto. In tali casi, uno Stato membro assumerà la responsabilità globale del progetto (sarà quindi “leading partner”), mentre gli altri parteciperanno e saranno responsabili di specifici settori dello stesso come “junior partner”.

Stesura del Contratto: Selezionata l’offerta più soddisfacente, per l’esecuzione del progetto viene sottoscritto un accordo (Twinning Contract) fra l’Amministrazione del Paese membro e quella del Paese beneficiario che impegna le due parti a realizzare i risultati attesi attraverso l’attuazione di un programma dettagliato di lavoro (Work Plan) definendo i contenuti, gli obiettivi del progetto, le responsabilità delle parti ed il budget. 

Approvazione del Contratto: il Twinning Contract viene sottoposto alla Commissione europea per la sua approvazione finale, seguita dall’assegnazione dei fondi necessari alla realizzazione del progetto. Presso il Ministero delle Finanze di ciascun Paese beneficiario viene creata la Unità centrale per i finanziamenti e gli appalti, responsabile della stipula dei contratti e dei pagamenti.

Implementazione: L’implementazione e il raggiungimento degli obiettivi concordati prevede l’obbligatoria presenza del Resident Twining Advisor (RTA) presso l’Amministrazione del Paese beneficiario per tutta la durata del Twinning; un forte coordinamento delle attività esercitato dai due Project Leader (PL) del Twinning (uno appartenete allo Stato membro e uno al Paese beneficiario); il coinvolgimento di un numero consistente di funzionari delle amministrazioni dello Stato membro che svolgeranno attività di assistenza tecnica nel Paese beneficiario in qualità di esperti durante missioni di durata variabile (short o medium term expert). Oltre alle amministrazioni pubbliche, anche altri enti possono partecipare ai Gemellaggi purché possiedano riconosciuta competenza nello specifico settore oggetto del progetto e siano accreditati come mandated body presso la Commissione.