Gli articoli 22 e 23 del regolamento generale dei fondi strutturali (regolamento CE n. 1260 del 1999 - pdf, 224 kb) descrivono due azioni specifiche che possono essere finanziate tramite FESR, FSE, FEAOG e SFOP:
azioni innovative
Studi, progetti pilota e scambi di esperienze a livello comunitario ai quali la Commissione può riservare fino allo 0,40% della dotazione annuale di ciascun fondo, previo parere dei comitati per lo sviluppo e la riconversione regionale, per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e per la pesca e l’acquacoltura.
Le azioni devono contribuire all’elaborazione di metodi e pratiche innovative per il miglioramento degli interventi nelle regioni obiettivo 1, 2 e 3. Devono inoltre rispondere ai criteri di semplicità, trasparenza e sana gestione finanziaria. Ogni progetto pilota fa riferimento a uno specifico settore di azione e riceve i finanziamenti da un solo fondo.
Si tratta di misure di assistenza tecnica: studi relativi all’azione dei fondi strutturali, scambi di esperienze e informazioni destinate a operatori, beneficiari finali e pubblico, installazione e collegamento di sistemi informatizzati per gestione, sorveglianza e valutazione, miglioramento dei metodi di valutazione e informazione sulle buone prassi. Anche in questo caso la Commissione, previo parere dei comitati per lo sviluppo e la riconversione regionale, per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e per la pesca e l’acquacoltura, può riservare fino allo 0,25% della dotazione annuale di ciascun fondo strutturale.
A completamento delle azioni finanziabili dai fondi strutturali si segnalano i Grandi progetti (regolamento CE n. 1260 del 1999, articolo 25) ovvero tutti quegli interventi che comprendono un insieme di lavori economicamente indivisibili, che hanno una funzione tecnica precisa, obiettivi chiaramente definiti e il cui costo totale supera i 50 milioni di euro.